Bandi di concorso

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Legge n.160/2019, articolo 1 comma 145
articolo 19 commi 1, 2

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000, DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE PSICOLOGO (AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE).

avvisi
Data di pubblicazione: 31-10-2023
Data di scadenza: 31-12-2023

Allegati

File con estensione pdf Allegato: determinazione_registro_generale_n_1480_del_31102023_ammissioneesclusione_candidati_selezione_psicologo.pdf
(Pubblicato il 31/10/2023 - Aggiornato il 31/10/2023 - 252 kb - pdf)
Contenuto creato il 31-10-2023 aggiornato al 31-10-2023
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