Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Elementi nomativi

sdf

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ACCESSO CIVICO (NORMALE)

Che cos’è

Il Legislatore  all’art. 5 del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha introdotto la nozione di accesso civico, con la quale si definisce il diritto riconosciuto  chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Infatti, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare in “Amministrazione Trasparente” un elenco dettagliato di documenti, informazioni e dati su tutta l’attività istituzionale. In caso di omissioni, chiunque può chiederne la pubblicazione.

Mediante l’istituto dell’ACCESSO CIVICO chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune:

  • Sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione derivanti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;
  • Sulle finalità e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte del Comune.

Con l’esercizio del potere di accesso civico tutti possono controllare democraticamente la correttezza dell’azione amministrativa, determinando anche maggiore responsabilizzazione in capo a coloro che ricoprono ruoli di responsabilità all’interno dell’ente.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso agli atti disciplinato dalla Legge 241/1990. Infatti, l’accesso civico si può esercitare solo rispetto agli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 33/2013.

Inoltre, mentre l’ordinario diritto di accesso agli atti necessita della richiesta motivata che si basi su un interesse qualificato per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché è sottoposto al pagamento dei costi di riproduzione, il diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione, non necessita di alcuna motivazione ed è completamente gratuito.

 

Chi può presentare la richiesta di accesso civico

La richiesta di “Accesso civico” può essere avanzata da chiunque, anche da società.

Non occorre alcuna motivazione, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza del Comune.

Per il Comune di Anagni  Responsabile della Trasparenza è stato nominato il Segretario Generale Dott. Stefano Schirmenti .

Il Comune dispone di  30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione  nel proprio sito istituzionale   dei dati o delle informazioni richieste, ed alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale delle pagine pubblicate.

 Modalità di presentazione  

La richiesta di accesso civico deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza del Comune di Anagni Dott.Stefano Schirmenti ..

 Potrà essere utilizzato il modello allegato scaricabile direttamente.

La Richiesta di Accesso potrà essere inviata per Pec, oppure trasmessa tramite servizio postale tradizionale o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune.

 

Titolare del potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che verifica la sussistenza dell’obbligo e provvede a far rispettare la normativa entro 15 giorni.

Responsabile del potere sostitutivo è il Responsabile della Trasparenza Dott.Stefano Schirmenti .

Il titolare del potere sostitutivo segnala i casi di inadempimento parziali all’UPD, al vertice politico dell’amministrazione, all’ANAC e all’OIV.

Inoltre, il cittadino richiedente può ricorrere al TAR.

 

 

Contatti

Dott.Stefano Schirmenti

Telefono diretto: 0775/730411

Mail: s.schirmenti@comune.anagni.fr.it

Pec: comune.anagni@postecert.it     

 

"Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato"; approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell’8/11/2017

Modello di istanza di accesso documentale, Legge n. 241-1990 e s.m.i.

Modello di istanza di accesso civico semplice, art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33-2013

Modello di istanza di accesso generalizzato, art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33-2013

 

 

Contenuto inserito il 28-01-2016 aggiornato al 04-02-2020
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